La stipula dell’Assicurazione RC per gli Odontoiatri

 

 

La polizza dell’ENPAM

La stipula di una assicurazione per Responsabilità Civile per gli odontoiatri è obbligatoria 1 .

È obbligatorio altresì comunicare gli estremi della polizza al momento della consegna del preventivo 2 .

Ora, come al solito la domanda è: se qualcuno non ha l’assicurazione RC o non ne comunica gli estremi al paziente, cosa succede? Commette un illecito disciplinare3.

Questo illecito può essere sanzionato? No, perché al momento il nostro Codice Deontologico non lo prevede. Per cui ne aspettiamo la modifica.

Punto a capo. Chi vuole stipula e comunica, gli altri risparmiano. Il problema infatti è valutare razionalmente la convenienza dell’assicurazione.

Dall’indagine effettuata dall’Ordine dei Medici sulla Malpratica in Odontoiatria nella provincia di Venezia è risultato che grosso modo il 10% degli iscritti aveva ricevuto una o più denunce. L’importo medio richiesto nelle denunce per malpratica in odontoiatria sembra essere di 18.000 euro. Tuttavia probabilmente è un dato sovrastimato in quanto la maggior parte delle richieste con importi inferiori si concludono con una transazione extragiudiziale.

L’importo dell’assicurazione RC ANDI e AIO per il 2012 è di 1,100 euro all’anno. L’assicurazione dell’ANDI prevede però una franchigia di 3,000 euro. Si sono inoltre registrati comportamenti non sempre trasparenti al momento del rinnovo dell’assicurazione nei confronti dei colleghi che avevano subito un sinistro.

 

Mettendo insieme questi dati si ricava:

 

  1. importo complessivo del premio per 40 anni di attività: 44,000 euro
  2. rischio di risarcimento: 18.000 euro per sinistro.
  3. Franchigia (ANDI: 3,000 euro) e scoperto (ANDI: 10%)
  4. Perdita netta di un assicurato che ha subito un sinistro: 44,000 se iscritto AIO, 47,000 se iscritto ANDI.
  5. Perdita netta di un non assicurato che ha subito un sinistro: 18,000.
  6. Dopo il primo sinistro non è chiaro come si comporterà l’assicurazione. Sembra che l’ANDI abbia contrattato per il 2012 il mantenimento delle stesse condizioni anche ai colleghi sinistrati, ma il fatto che sia stata necessaria una contrattazione indica che la cosa non è pacifica.

 

Riassumendo, i costi sono:

 

Assicurato spende Non Assicurato risparmia
Premi assicurativi 44.000 euro
Differenza senza alcun sinistro +44.000 euro
Differenza con un sinistro 3.000 di franchigia + 1.800 di scoperto per gli iscritti ANDI + 26.000 euro (AIO)+ 30,800 euro (ANDI)
Differenza con due sinistri 6.000 di franchigia + 3,600 di scoperto per gli iscritti ANDI + 8.000 euro (AIO)+ 17.600 euro (ANDI)

 

Perciò se un collega versa in un proprio fondo di garanzia 1.100 euro all’anno e non si trova a pagare alcun sinistro, a fine vita lavorativa si trova con una buona uscita di 44,000 euro.

Se subisce un sinistro si trova con una buona uscita di 26,000 o 30,800 euro a seconda che abbia stipulato la polizza ANDI o AIO.

Se subisce due sinistri si troverà una buona uscita di 8,000 o 17,600 euro rispettivamente.

Se ha subito più di due sinistri di importo pari a 18,000 euro, forse era meglio se faceva un altro lavoro!

Da quanto esposto è chiaro che la situazione descritta potrebbe variare con l’approvazione del nuovo Codice Deontologico. La versione attualmente in discussione del 3° comma dell’art.54 è la seguente:

 

Il medico tutela i profili di responsabilità professionale garantendo il risarcimento del danno eventualmente provocato nell’esercizio dell’attività professionale mediante idonea copertura assicurativa, i cui estremi vanno comunicati alla persona assistita, se non altrimenti garantita.

 

Se questa versione venisse approvata, di fatto non cambierebbe molto per noi odontoiatri. L’aspetto deontologicamente rilevante è che il medico deve tutelare il paziente anche dal punto di vista economico nella prospettiva di una propria eventuale malpratica. Ora, nella sventurata ipotesi che un odontoiatra non fosse in grado di far fronte ad una richiesta risarcitoria con i propri beni mobili e immobili (ipotesi molto improbabile per il nostro contesto), una volta venduto lo studio, la casa e la macchina, probabilmente il dover affrontare anche un processo disciplinare non sarà la sua maggiore preoccupazione.

Di fatto constatiamo però la pressione esercitata dalle Compagnie Assicuratrici per entrare stabilmente nel mercato odontoiatrico a basso rischio: in quanto il loro interesse è assicurare quei medici che le espongono poco al rischio di pagare risarcimenti, mentre già oggi è in atto il loro tentativo costante di tirarsi fuori dalle situazioni ad alto rischio. Sarebbe buffo che l’Ordine che noi paghiamo e che ci deve tutelare, si facesse complice di questo imbroglio.

(estratto dal TOM Manuale ppgg 13-14)

 

 

 

1 Comma 5 art.3 del Deccreto Legge n.138 del 13 Agosto 2011 (convertito con Legge n. 148 del 14 settembre 2011)

e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

2 DL n.1 del 24/01/2012 Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate, commi 1 e 3

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

 

3 DPR 137 7 Agosto 2012 art.5 comma 2: “La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare”. In ogni caso l’obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”, comma 3. Il DPR è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189.

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