Qualche giorno fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 che recepisce la normativa europea sui taglienti introducendo gli articoli 286 bis-septies da inserire nel DL 81/08 con la solita dabbenaggine italiota!
La normativa europea, pur contenendo una serie di spunti paranoici, aveva un fondo di razionalità, che scompare nella normativa italiana. Infatti il datore di lavoro deve fare la valutazione dei rischi (art.17 DL 81/2008) con la quale determinare il “livello di rischio espositivo” (art 286-quinquies comma 1) che però non può essere nullo (art.286-quater comma 1/d). Se non fosse nero su bianco, verrebbe da pensare che sia una barzelletta: la legge stabilisce che cosa il datore di lavoro deve “misurare”. Vedremo se un giorno la legge stabilirà anche quando dovrà piovere o fare bel tempo!
Poi all’art.286-quinquies comma 1/e stabilisce che è necessaria la sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria nel DL 81/2008 non è una parola innocua, ma indica una procedura estremamente precisa con il conferimento di un incarico ad un medico competente. Quella paroletta in quel comma non è univoca da interpretare: perché se il rischio non può mai essere nullo, qualunque luogo di lavoro richiede sorveglianza sanitaria, non solo gli ambienti strettamente sanitari. Come si può dire infatti che la forbice usata dalla segretaria dell’avvocato non è un tagliente?
Dal punto di vista della normativa i punti da tenere a mente sono:
-
il rischio riguarda (art.286 quinquies):
-
le ferite con taglienti
-
il contagio con liquidi biologici o comunque potenzialmente infetti
-
-
non si deve mai considerare “inesistente” il rischio (clausola 4.6, 286-quater 1/d).
-
Valutazione dei rischi: rientra già nel DVR (286 quinquies, clausola 5). Soppressione dell’uso non necessario di taglienti (286 sexies 1/b, clausola 6.1/2).
-
Formazione e informazione dei lavoratori: nella giornata di formazione annuale.
-
Vaccinazione per l’epatite B (286 sexies 1/g, clausola 6.4/2)
-
Gli aghi non si reincappucciano MAI (286 sexies 1/d, clausola 6.1/3)
-
i contenitori per i taglienti monouso devono essere vicini al luogo del loro utilizzo (286 sexies 1/a, clausola 6.2).
-
-
Notifica degli incidenti: ogni lavoratore deve immediatamente segnalare ogni evento avverso e si deve tenere un registro di tali eventi. Un registro vuoto è la migliore prova dell’efficacia della valutazione e della prevenzione dei rischi (286 sexies 1/h/1, clausola 9).
-
Informazione dei dipendenti sul comportamento da tenere dopo un incidente (286 sexies 1/h/2, clausola 8/6)
Viene da domandarsi, ovviamente, se i nostri parlamentari avessero i neuroni connessi mentre approvavano questo Decreto! In un paese soffocato dalla burocrazia, il primo dovere è di non promulgare leggi se non indispensabili, e quelle indispensabili scriverle in modo chiaro, semplice e inequivocabile.
Dal punto di vista pratico, di necessaria autodifesa, si consiglia di aggiornare il Tom Manuale aggiungendo a pagina 45 la pagina seguente:
Gestione Taglienti
Valutazione dei rischi art.285-quinquies DL 19/2014
Strumenti taglienti utilizzati | Eliminabile |
Aghi per anestesia | No |
Aghi per sutura | No |
Bisturi | No |
Forbici | No |
Rischio:
Nessun tagliente presente in studio è in grado di provocare ferite pericolose per la salute o la vita.
Una ferita accidentale può risultare pericolosa se causata da un tagliente infetto o se a contatto con la ferita viene portato materiale infetto
Misure Tecniche | Misure Organizzative | Misure Procedurali | |
Condizioni Lavorative | Contenitori per taglienti rigidi per gli strumenti monouso, mmersione in soluzione sterilizzante per gli strumenti multiuso | Vicini al campo operatorio | Introdurre i taglienti nei contenitori senza alcuna manipolazione, detersione dei taglienti multiuso utilizzando guanti di gomma |
Qualificazione Professionale | I taglienti possono essere utilizzati solo dal personale adeguatamente formato | I dipendenti vengono formati all’assunzione con un aggiornamento annuale | |
Fattori Psicosociali | Il personale che manipola strumenti taglienti è idoneo all’utilizzo | ||
Ambiente di Lavoro | Nell’ambiente di lavoro non sono presenti sorgenti di rumore o distrazione | Ai dipendenti sono forniti di moduli per la segnalazione di fattori favorenti incidenti con strumenti taglienti | In occasione di ogni incidente o di ogni rischio di incidente i dipendenti sono tenuti a segnalare l’avvenuto |
credo non siano solo i parlamentari in stato confusionale ma anche i nostri rappresentanti sindacali e ordinistici.spero veramente possa nascere un nuovo coordinamento di volonterosi che abbia la voglia di agire in modo determinato e ad ampio raggio.io lo sostengo immediatamente……..
il problema nasce dal fatto che siano solo i nostri studi e non quuelli di avvocati o altro ad essere interessati … vedi
Art. 286 bis “Ambito di applicazione” : le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Art. 286 ter “Definizioni” : luoghi di lavoro interessati sono le strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro.
Si definiscono dispositivi medici taglienti gli oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria,che possono tagliare,pungere o infettare.
Se nel DVR ammetti che esiste il rischio di pungersi i tagliarsi con dispositivi potenzialmente infetti devi adottare una serie di misure tra cui la sorveglianza sanitaria.
ma si, infatti. Ma il problema è che la legge stabilisce che il rischio non può essere nullo. In ogni caso è evidente dalla lettura del testo che il legislatore italiano si è limitato a tradurre dall’inglese, senza capire cosa significa nel contesto legislativo italiano la parola “Sorveglianza Sanitaria”.
Infatti Alberto Libero dice:
“Ritengo che il recepimento italiano della direttiva europea sia stato forzato nel disporre quasi un obbligo di sorveglianza sanitaria piuttosto che tradurre lessicalmente il testo europeo che riconosce maggior dignità al percorso di valutazione dei rischi di ogni singola realtà lavorativa e quindi del Documento di Valutazione dei Rischi”.
22
MAR
DIRETTIVA TAGLIENTI POSIZIONE DI ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
La direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferita da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario di recente recepita dall’Italia con il decreto legislativo 19/2014 ripropone il quesito sull’obbligo o meno di effettuare la Sorveglianza Sanitaria, implicando la necessità di rivolgersi al medico competente ove si ravvisi il minimo rischio sui lavoratori che operano nei luoghi interessati da attività sanitaria indipendentemente dal rapporto contrattuale (dipendenza, collaborazione etc).
L’Associazione Italiana Odontoiatri ricorda che già il decreto legislativo 81/08 affida al datore di lavoro il compito non delegabile di realizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In Italia già oggi il professionista si assume la responsabilità di stabilire se sia necessaria o meno la sorveglianza sanitaria, e spesso la attua.
La nuova direttiva taglienti introduce l’obbligo di sorveglianza sanitaria ove il professionista non sia in grado di escludere il pur minimo rischio potenziale per i lavoratori. E cambia le sanzioni comminate in caso di inadempimento: arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da euro 2.740 a 7.014,40.
A seguito del recepimento della normativa, alla riunione del Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria del Ministero della Salute del 20 Marzo scorso, si è manifestato l’auspicio dell’istituzione di una commissione di esperti chiamati a chiarire I limiti di applicazione del provvedimento.
AIO sottolinea che i dati INAIL sulla morbilità in ambito odontoiatrico non contengono segnalazioni di infortuni per le assistenti alla poltrona (1) mentre per gli odontoiatrii si segnalano in Italia 44 casi di infortuni in generale nel 2012, di cui solo il 14% erano imputabili a ferita da taglio.
AIO si impegnerà inoltre affinché si producano ulteriori dati a smentita dei presupposti delle nuove norme Ue.
Il rischio dunque è minimo, ma non può sempre essere escluso. Se il DVR realizzato dal datore di lavoro individua la presenza di rischi biologici diventa automatica l’adozione di una serie di misure anti-rischio tra cui la sorveglianza sanitaria. Se invece il DVR la escludesse il dentista ha il diritto di astenersi dall’attuare gli obblighi, fermo restando che in caso di incidenti o di ispezioni sarà chiamato a dimostrare la correttezza della sua valutazione.
Ricordiamo inoltre che il diritto a risarcimento di eventuali danni avviene dalla scoperta degli stessi e non dal momento in cui si sono provocati, la valutazione del medico competente può essere di aiuto per prevenire eventuali richieste risarcitorie da parte del dipendente.
Non può mancare nella categoria una conoscenza dettagliata del Documento di Valutazione del Rischio perciò AIO continuerà a organizzare corsi per dare formazione ed informazione aggiornata sul D.Lgs. 81/08 affinché i colleghi possano decidere in libertà come applicare i dettami della legge.
(1)http://bdprofessioni.inail.it/bdpbi/saw.dll?Dashboard&NQUser=PUBLIC&PortalPath=/shared/Professioni/_portal/Report_Profesioni&Action=Navigate&P0=2&P1=eq&P2=%22descrizione%20NUP_2012%22.COD_NUP&P3=53110&P4=eq&P5=%22descrizione%20NUP_2012%22.cod_nup_bis&P6=5311 http://bdprofessioni.inail.it/bdpbi/saw.dll?Dashboard.
Ad ogni legge o normativa, parrocchiale od europea che sia, i bastian contrari sono sempre in prima fila e pronti a criticare che se ne poteva fare a meno o si poteva fare meglio.
In merito alla Direttiva 2010/32 UE, cioè la N. 32 del 2010, non pare sia stata una vessazione per qualcuno, specialmente per i dentisti, obbligati a reincappucciare l’ago usato, prima di avviarlo a smaltimento/distruzione.
Stimolato da dentisti non più giovanissimi e non solo da loro, cui la professione porta un minimo astigmatismo, analizzando il loro metodo di lavoro, fin dagli anni ’90 congegnai un dispositivo molto economico che distrugge l’ago appena usato:
punta e coda posteriore, in meno di 2-3 secondi. PUNTO.
Eliminato l’ago e con esso ogni possbilità di pugersi ed ogni rischio d’infezione a chicchessia trasmessa.
Chi ha lasciato commenti: dei più nobili, ancorchè legislativi o normativi, imprecando o polemizzando non crede di aver trascurato la norma comportamentale più economica, razionale ed economica del buonsenso ?
Perchè la percezione di un rischio non deve essere regolata da una normativa e senza una valutazione, ma semplicemente da un comportamento di buonsenso.
Non si attraversa la strada al sopraggiungere di un’auto, fuori o sopra le striscie perchè sia vietato, ma quando si valuti col buonsendo dove e quando si possa fare.
Dal 1997 nelle manifestazioni espositive del settore Dentale, in dimostrazioni di distruzione istantanea dell’ago, prima del reincappucciamento, ho raccolto commenti di tutti i colori, fortunatamente rari ma variegati, fino al più schezoso:
ma…io lo faccio fare all’assistente…che che è più brava di me.
Esistono poi i “contenitori gialli”…..
La cronaca dell’attualità di Ebola, con costanti richiami ed allarmi, non serviva ad enfatizzare i rischi d’infezioni, protocolli efficaci esistono fin dai tempi di Ippocrate.
Ma…dopo aver fatto un’iniezione ad un paziente sospetto, conservereste tranquillamente l’ago NON distrutto, dentro al Contenitore Giallo ?
E…oltretutto: per quanto tempo ?
DISTRUGGENDOLO SUBITO, testa e coda, ogni rischio di puntura accidentale viene eliminato e con esso ogni rischio d’infezione crociata
ed ogni stress da direttive, sorveglianze, valutazioni rischi, etc….etc…. etc….
ALMENO PER L’AGO.