Lo scorso 8 Aprile la regione Abruzzo ha modificato la propria normativa sull’autorizzazione, cosicchè l’art.1, comma 2 lettera e) cambia come segue:
Art. 2
Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione
- Sono assoggettate ad autorizzazione:(…omissis…)
e) gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate nell’allegato A che forma parte integrante della presente legge – ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del D.Lgs 229/1999.
(La parte modificata in rosso)
Qui (L.R.Abruzzo) si può scaricare il testo della disposizione regionale e l’allegato A, dal quale si evince che l’autorizzazione sarebbe necessaria, per gli studi odontoiatrici, solo se effettuassero interventi di:
- trasposizione del nervo alveolare inferiore
- grande rialzo del seno mascellare
- biopsie varie
Considerato che tali procedure vengono effettuate raramente o in alcuni casi mai nei nostri studi, la regione Abruzzo con tale provvedimento ha escluso gli studi odontoiatrici dalla necessità di autorizzazione.
Bene, ora che si adeguino anche le altre regioni, oibò!