Fatturazione

L’aumento dell’importo della marca da bollo offre l’occasione per fare il punto sull’emissione delle ricevute sanitarie:

schieramento

Imposta di Bollo e Numerazione Progressiva delle fatture

L’imposta di bollo è dovuta per gli importi che superano le 150.000 lire o 77,47 euro.

Va posta a carico del professionista che emette la ricevuta e forma un onere accessorio della prestazione, per cui va addebitata al paziente. La mancata apposizione della marca da bollo espone a sanzione1.

Suddividere il pagamento in più ricevute al fine di scendere sotto i 77,47 euro e non pagare il bollo, costituisce elusione di imposta ed espone alla relativa sanzione.

La ricevuta va emessa prima dell’incasso del corrispettivo, e va intestata al soggetto che ha ricevuto le cure.

Le ricevute sanitarie devono avere un numero progressivo che le identifichi in modo univoco. A partire dal Gennaio 2013 (in realtà dal Gennaio 2014) non è più necessario azzerare la numerazione progressiva all’inizio di ogni anno solare. Volendo da Gennaio 2014 si potrà proseguire con la numerazione raggiunta a Dicembre 2013.2

La dizione della ricevuta deve identificare la prestazione effettuata ma non deve essere necessariamente analitica: la dizione “ciclo di cure odontoiatriche” o “ciclo di cure ortodontiche” è sufficiente. Ovviamente su richiesta degli organi ispettivi è necessario essere in grado di risalire analiticamente alle singole prestazioni.

A partire dal 26 Giugno 2013 l’importo della marca da bollo è di due euro3.

ATTENZIONE: chi ha emesso ricevute il 26 Giugno 2013 o nei giorni successivi applicando la marca da bollo di 1,81 euro NON CERCHI DI RIMEDIARE applicando la differenza con marche acquistate in seguito. Le marche da bollo telematiche riportano la data e l’ora di emissione e l’applicazione di una marca da bollo con una data successiva a quella dell’emissione della ricevuta è un illecito fiscale: art 11 DPR 642/1972 “per gli atti soggetti al bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo (ora contrassegni sostitutivi) deve precedere l’eventuale sottoscrizione” . È vero che la sanzione è irrisoria (il 25% del valore della marca da bollo) ma è comunque fastidiosa.

 

 

1Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 444 del 18.11.2008

2 Legge 24 dicembre 2012, n. 228

3 Legge 24 Giugno 2013 n.71

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